Art.1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione di promozione sociale “DIRE FARE MUSICARE” con sede in Bergamo, Via Sant’Ambrogio 6 – 24127.
La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Scopo dell’associazione è in particolare:
a) Promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
b) Promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
c) Promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
d) Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;

Art.3 – Attività
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può:
a) coordinare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere conoscenza e la pratica musicale;
b) organizzare la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
c) organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali e teatrali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
d) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
e) Svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale e artistica.
e può organizzare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 – Ammissione dei soci
4.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4.4. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci.
5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5.4. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio.
6.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
6.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art.7 – Gli organi sociali
7.1.Gli organi dell’associazione sono:
1) l’assemblea dei soci,
2) il consiglio direttivo,
3) il presidente.
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
1) il collegio dei revisori dei conti
2) il collegio dei provibiri
7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 – L’assemblea
8.1. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma / agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
b) avviso affisso nei locali della Sede/ affissione avviso sul sito web dell’associazione, almeno 15 giorni prima.
8.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
8.4. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
8.6 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
8.7. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
8.8. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) elezione del Presidente,
b) elezione del Consiglio direttivo,
c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
e) determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione,
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
g) approvazione del programma annuale dell’associazione.
8.9. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.
8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
8.13 Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo
9.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a cinque membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4. Il Consiglio Direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
c) propone le modifiche allo statuto all’assemblea;
d) varia la sede legale dell’Associazione e costituisce nuove sedi secondarie;
e) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
f) redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
g) ammette i nuovi soci;
h) esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea;
i) Nomina il Direttore Artistico anche fra i non soci;
j) Sentito il parere del Direttore Artistico, nomina gli eventuali collaboratori esterni di cui L’Associazione necessiterà per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità prefissate.
9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
1) il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),
2) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),
3) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).
9.7. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati i rappresentanti degli Istituti Scolastici e delle agenzie educative del territorio a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Art.10 – Il Presidente
10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 – Il Vice Presidente
11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 – Il Segretario
12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 – Il Direttore Artistico
13.1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo anche fra i non soci. E’ competente esclusivo riguardo alla direzione artistica e musicale dell’Associazione e fornisce al Consiglio Direttivo le linee programmatiche delle varie attività.

Art.14 – Collegio dei Revisori dei Conti
14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
14.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.”

ART. 15 Collegio dei probiviri
15.1.”Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione.
15.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso.
b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci.
c) controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi princìpi.

Art.16 – I mezzi finanziari
16.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
16.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.17 – Rendiconto economico finanziario
17.1. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
17.3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
17.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
17.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art.18 – Scioglimento
18.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
18.2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
18.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 19 Controversie
19.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
19.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Provibiri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
19.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
19.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
NOTE:
1) La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell’associazione, di cui all’art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell’art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.
2) Il collegio dei revisori o collegio sindacale e il collegio dei probiviri di cui agli artt. 13, 14 e 18, non sono obbligatori in base alla disciplina normativa in materia di persone giuridiche e sono, pertanto, da intendersi facoltativi. E’ pertanto consentito nominare anche un solo “revisore dei conti” o non prevedere affatto l’esistenza di tale organo.